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COME PARTECIPARE
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE NELLA VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, nelle vendite effettuate personalmente dal Giudice dell’esecuzione, alla Sezione Esecuzione immobiliari del Tribunale competente e nelle vendite delegate a un Professionista, al professionista delegato, secondo i tempi e i modi contenuti nell’ordinanza di vendita e stabiliti dalla legge e dal tribunale competente.
L’ offerta in carta legale (con marca da bollo apposta) dovrà contenere:
-cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale,domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l’immobili ( non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza di vendita.
Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice cautelare.
In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante;
-I dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
-L’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo indicato a pena di esclusione;
-Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore ai 60 giorni (nonché le modalità di pagamento del prezzo indicate nell’ordinanza /avviso di vendita)
-L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
Nella busta deve essere inserita tutta la documentazione e la cauzione stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite nell’ordinanza/avviso di vendita. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.
ARTICOLO 587 – INADEMPIENZA DELL’AGGIUDICATARIO
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile salvo che il giudice ordini l’incanto o siano decorsi 120 giorni della sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo.
In caso di offerte più valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta.
Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO
Per partecipare all’incanto è necessario presentare due assegni circolari non trasferibili intestati al referente della procedura a titolo di cauzione pari al 10% e 20% a titolo di fondo spese procedura del prezzo base d’asta nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale competente.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario gli assegni vengono immediatamente restituiti dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia partecipato all’incanto, personalmente o a mezzo di procura speciale o senza documento o giustificato motivo.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale.
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte si fanno mediante deposito nelle vendite effettuate personalmente davanti al giudice dell’esecuzione in cancelleria, e nelle vendite delegate a un professionista presso lo studio del professionista delegato da depositare presso il suo studio.
Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all’art.41, commi 4 e 5, D.l.vo n.385/93) deve essere versato entro il termine stabilito nell’ordinanza/avviso di vendita generalmente 30 – 60 gg.
Il versamento del prezzo può avvenire con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento.
CONDIZIONI DELLA VENDITA
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ne potrà essere revocata per alcun motivo.
L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
SPESE ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo ecc.)
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione tramite il decreto di trasferimento emesso dal tribunale.
Le spese per la cancellazione sono a carico del ricavo d’asta, quelle di voltura e trascrizione a carico dell’aggiudicatario, salvo diversa indicazione nell’ordinanza di vendita.
In caso di vendita davanti al professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alla cancellazione a spese della procedura esecutiva.
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